Prevenzione incendi boschivi: divieto di abbruciamenti

Pubblicato Lunedì, 06 Luglio 2015
Data di scadenza Lunedì, 31 Agosto 2015

In vigore dal 1 luglio al 31 agosto

Nuove norme contro il rischio incendi in vigore dal 2015, in seguito alle modifiche al regolamento forestale del 2003, adeguatosi alla normativa nazionale (Decreto Legislativo 152/2006).
Queste le novità:
- È vietato ogni tipo di abbruciamento per tutto il periodo a rischio di incendio: dal 1° luglio al 31 agosto 2015. In questo periodo è quindi vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue all'interno delle aree attrezzate. Eventuali ulteriori periodi a rischio (anticipazioni/prolungamenti del periodo) possono essere stabiliti dalla Regione Toscana in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al Comune interessato.
- Non esistono quindi più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.
- Inoltre, nei periodi non a rischio incendio, per gli abbruciamenti eseguiti in bosco e nei rimboschimenti è necessario essere autorizzati dall'ente territorialmente competente, tranne che per quelli eseguiti entro i 50 metri dal bosco e dai rimboschimenti e nei castagneti.
- Gli abbruciamenti devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni: limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti, operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.
- In deroga, l'Ente competente può autorizzare attività di campeggio e fuochi pirotecnici. Nel periodo non a rischio di incendi è consentita l'accensione di fuochi in bosco e nei rimboschimenti nel rispetto delle precauzioni (spazi ripuliti, cautele per evitare propagazione fuoco, costante sorveglianza).
- La mancata osservanza dei divieti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Chiunque avvisti un incendio ne deve dare immediato allarme, utilizzando uno dei seguenti numeri di telefono: Soup (Sala operativa unificata permanente Regione Toscana) 800425425; Corpo Forestale dello Stato 1515; VVF (Vigili del Fuoco) 115; Carabinieri 112;


 

Ultimo aggiornamento: Mer, 04/05/2016 - 11:23