• Associazioni di volontariato
• Richiesta di vidimazione del registro degli aderenti vedi modulo
• Documento di riconoscimento
• Registro dei volontari da vidimare
Le Associazioni di volontariato devono presentare all’Ufficio protocollo la richiesta di vidimazione (vedi modulo) del registro aderenti e il registro stesso
• Nei registri rilegati devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari);
• Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, a cura del richiedente, e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
NB i nominativi dei volontari NON devono essere inseriti.
Nessun costo
Per la vidimazione non è necessario prendere un appuntamento
I registri vidimati vengono restituiti entro 10 giorni dalla richiesta
Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il Segretario competente è quello del comune dove ha sede l'associazione di volontariato.
L’autorità (notaio, Segretario comunale oppure altro pubblico ufficiale abilitato) che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
nota n. 7180 del 28 maggio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
art. 17, comma 1 del Dlgs 117/2017;
D.M. 92 del 14.2.1992 smi;
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