Per praticare la ricerca e raccolta dei tartufi è necessario essere in possesso del relativo tesserino, rilasciato dal Comune di residenza: il tesserino è valido per 5 anni su tutto il territorio nazionale. I soggetti abilitati alla raccolta di tartufi
Domanda di rinnovo/rilascio su apposito modulo.
Il tesserino è rilasciato e rinnovato presso il Comune di residenza dietro presentazione della documentazione necessaria; per i minorenni è richiesta la firma dell'atto d'assenso da parte di entrambi i genitori o del tutore.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta del raccoglitore presso lo sportello al cittadino del comune dietro presentazione della documentazione necessaria; per i minorenni è richiesta la firma dell'atto di assenso da parte di entrambi i genitori o del tutore. Il raccoglitore nei successivi anni di validità del tesserino è tenuto al versamento annuale di pari importo prima dell'inizio dell'attività di ricerca e raccolta, tale versamento ha volidità sino al 31/12 dell'anno di riferimento. Il tesserino di "Autorizzazione per la raccolta dei tartufi" unitamente alla ricevuta del versamento annuale in corso di validità dovranno essere esibiti a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
In caso di cambiamento di residenza, il rinnovo viene effettuato dal nuovo Comune di residenza che provvede a dare comunicazione al Comune che ha rilasciato il tesserino.
Il tesserino viene rilasciato a tutti i cittadini che abbiano compiuto 14 anni e abbiano conseguito un' apposita idoneità presso la Provincia di appartenenza, mediante una prova d'esame, come previsto dall'articolo 10 della L.R. 50/95 e dalla DGR 430/2000. Generalmente vengono svolte due sessioni di esami all'anno: la prima in primavera, la seconda in autunno. Agli aspiranti candidati viene comunicato la data dell'esame e il calendario del breve corso di preparazione organizzato dalla Provincia in forma gratuita e facoltativa con l'ausilio delle Associazioni dei Tartufai.Per essere ammessi al suddetto esame occorre inoltrare formale richiesta tramite l'apposito modulo.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, ha durata quinquennale ed è rinnovato su richiesta dell'interessato dopo aver presentato la domanda e la documentazione allegata.
Sono esenti dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della Legge 50/1995, pubblicata sul BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) n.29/bis del 18.04.1995.
Per esercitare la raccolta nelle altre regioni occorre rivolgersi agli uffici regionali preposti i quali provvederanno all' informazione relativa ai versamenti da effettuare e alle altre condizioni.
Domanda di ammissione all'esame di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi tramite apposito modulo presso la Provincia di Firenze.
PER IL RILASCIO
- un documento valido di identità
- n. 1 foto tessera
- attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia dopo il superamento dell'esame sostenuto
- n. 1 marca da bollo da € 14,62
- attestazione del versamento della tassa regionale di € 92,96, versato sul C/C n. 18805507, intestato alla Regione Toscana - Tesoreria Regionale - Tassa per l'esercizio ricerca e raccolta tartufi, riportante la specifica causale del versamento "Tassa di rilascio". Tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
-per i minorenni, atto di assenso di entrambi i genitori o tutore.
PER I SUCCESSIVI RINNOVI
- Tesserino autorizzatorio scaduto
- un documento valido di identità
- N. 1 marca da bollo da € 14,62;
- Attestazione del versamento della tassa regionale di € 92,96, versato sul C/C n. 18805507, intestato alla Regione Toscana - Tesoreria Regionale - Tassa per l'esercizio ricerca e raccolta tartufi, riportante la specifica causale del versamento "Tassa di rinnovo". Tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Il Comune di residenza, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio del tesserino con fotografia.
Il rilascio e il rinnovo del tesserino sono, previa verifica dei requisiti, vengono effettuati entro 15 giorni dalla richiesta.
Calendario di Raccolta (articolo 13 L.R. 50/95):
1. Calendario di Raccolta (articolo 13 L.R. 50/95):
a)Tuber Magnatum: per tutto il territorio regionale dal 10 settembre al 31 dicembre
b)Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo
c)Tuber brumale,var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo
d)Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 30 novembre
e)Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1 ottobre al 31 dicembre
f)Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1 gennaio al 15 marzo
g)Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 10 gennaio al 30 aprile
h)Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 dicembre
i)Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 gennaio
2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:
gennaio dalle ore 7.00 alle ore 18.00 luglio dalle ore 4.00 alle ore 20.30
febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 agosto dalle ore 4.30 alle ore 20.00
marzo dalle ore 6.00 alle ore 19.00 settembre dalle ore 5.00 alle ore 19.30
aprile dalle ore 5.00 alle ore 20.00 ottobre dalle ore 5.30 alle ore 18.30
maggio raccolta non consentita novembre dalle ore 6.30 alle ore 17.30
giugno dalle ore 4.00 alle ore 21.00 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.30
Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale.
3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e dell'ARSIA.
4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Provincia competente per territorio e sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2 e l'ARSIA, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale puo' autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e l'ARSIA, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata."
L.R. n. 50 dell'11 Aprile 1995 - "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufi geni";
L.R. n. 10 del 2001- "Modifiche alla L.R. n. 50 dell'11 Aprile 1995"
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