Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (valido fino al 31/12/2020)

Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (valido fino al 31/12/2020)

Ufficio: ETRURIA SERVIZI s.r.l.
Referente: Filippo MEINI
Responsabile: dr. Marco GIANNELLI
Indirizzo: via Guglielmo Marconi, 15 A - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel: 0554936173
E-mail: borgosanlorenzo@etruriaservizi.com
Orario di apertura: MAR e GIO 9.30-12.30 e 15.00-17.00, VEN 9.30-12.30

Modalità di richiesta

T.O.S.A.P. PERMANENTE:
Il cittadino che ha ottenuto la concessione permanente dall'Ufficio competente (Lavori Pubblici o Attività Produttive), di durata pari o superiore all'anno senza interruzioni, deve presentarsi alla Gestione Servizi Pubblici s.r.l., entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione per effettuare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa. Nello stesso tempo, ovvero 30 giorni dalla data di rilascio della concessione, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione stessa.

Per le concessioni rilasciate nel mese di dicembre, la denuncia e il pagamento devono essere comunque effettuati non oltre il 31 dello stesso mese.

Per gli anni successivi, la denuncia non è necessaria se non si sono verificate variazioni tali da generare un diverso ammontare della tassa dovuta. È sufficiente effettuare il pagamento della tassa annuale entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio.

T.O.S.A.P. TEMPORANEA:
Per occupazione temporanea si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno.

La tassa si applica in base alle fasce di tariffa moltiplicate per i metri quadrati.

Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore, la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base ai criteri specificati nel tariffario.

Il cittadino che ha ottenuto la concessione all'occupazione temporanea deve presentarsi alla Gestione Servizi Pubblici s.r.l., in concomitanza con il rilascio della concessione stessa per provvedere al pagamento della tassa.

 

Costi

Per le tariffe, vedasi l'apposito prospetto riassuntivo.

ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni:

  • occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  • le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  • le vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  • occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scaricodelle merci;
  • gli impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  • le aree cimiteriali;
  • gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; per accesso, si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o comunque utilizzati da disabili. L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile;
  • gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
  • occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore.
  • occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle dodici ore, locati per delimitare spazi di servizio e i materiali siano posti in contenitori facilmente movibili;
  • occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
  • Sono altresí esenti le occupazioni, autorizzate dall'ufficio urbanistica, aventi le caratteristiche di arredo urbano anche se con spese di installazione e manutenzione a carico del privato
  • occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione per i primi due giorni
  • commercio su aree pubbliche in forma itinerante
  • occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte allì'apposito registro regionale ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 28/1993, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgano, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti delle organizzazioni

ESCLUSIONE DALLA TASSA (TOSAP PERMANENTE)
La tassa non si applica nei seguenti casi:

  • balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
  • occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato;
  • occupazioni delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.

ESCLUSIONE DALLA TASSA (TOSAP TEMPORANEA):
La tassa non si applica nei seguenti casi:

  •  occupazioni temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.

RIDUZIONI DI SUPERFICIE (TOSAP PERMANENTE):
Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile complessiva non può superare i 9 metri quadrati; l'eventuale superficie eccedente tale limite è calcolata in ragione del 10%.

RIDUZIONI DI SUPERFICIE (TOSAP TEMPORANEA):
Si applicano nei seguenti casi:

  • le superfici che superano i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
  • per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1.000 metri quadrati;
  • per le occupazioni di durata pari o superiori a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50% per l'intero periodo;
  • per le occupazioni di durata pari o superiore a un mese (30 giorni o il mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

N.B. Per le riduzioni di tariffa si fa riferimento alle disposizioni di legge ed al tariffario in vigore.

 

Informazioni

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
La tassa viene commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati oppure in metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali (es. 1,2 mq.=2mq.).
Non si procede a tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni inferiori al metro quadrato, la superficie tassabile risulta dalla somma delle più occupazioni.

PASSI CARRABILI
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo dell'area pubblica o area privata gravata da servitù pubblica, ai fini della tassazione si considera la superficie risultante dall'apertura più esterna moltiplicata per un metro lineare convenzionale.
I proprietari degli accessi carrabili o pedonali posti "a filo" con il manto stradale - passi a raso - possono presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

 

Normativa di riferimento

1) Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
2) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
3) Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 'Nuovo Codice della Strada'
4) Regolamento Comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P. (Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.03.2007

 

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