Sale giochi ed installazione giochi leciti

Sale giochi ed installazione giochi leciti

Ufficio: U.O. Servizi al territorio e imprese
Referente: Dott.ssa Angela Manzani
Indirizzo: Piazza Dante, 2 Borgo S. Lorenzo
Tel: 055 84966229
Fax: 055 8456782
E-mail: territorio@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì ore 8.30-12.30 - Giovedì pomeriggio ore 14.00-18.30

Descrizione

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper).

Modalità di richiesta

Dal 1 settembre 2011 è entrato in vigore il decreto direttoriale AAMS 27/07/2011 che ha modificato le condizioni ed i parametri per l'installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULSP. Restano comunque in vigore per le parti non espressamente modificate anche i decreti direttoriali AAMS 27/10/2003 e 18/01/2007, con particolare riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 TULPS e per alcune disposizioni specifiche anche per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS.

Le sale giochi:

 

 

L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art.86 comma 3 lettera c) del TULPS, sono subordinati a presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), utilizzando la modulistica predisposta e allegando tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazini e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possiblitià di proroga per documentati motivi di necessità entro il termine indicato dall'ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A.. Resta l'obbligo per tutti gli esercizi di rispettare i parametri e le prescrizioni previste dai decreti sopracitati e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti che dovrà esere esposta nell'esercizio unitamente alla SCIA.

Punti vendita che svolgono attività diversa da quella di gioco e  punti vendita con attività di gico esclusiva

Negli esercizi di cui all'rt. 86 commi 1 e 2 e 88 TULPS non deve essere presentata la SCIA suddetta. Il possesso del titolo abilitante l'attività principale, che può essere una SCIA (es. per gli esercizi di somministrazione, circoli o alberghi) o un'autorizzazione (es. sale bingo, agenzie di scommesse ) abilita anche all'installazione dei giochi. Rimane l'obbligo per tutti gli esercizi di rispettare i parametri e le prescrizioni previste dai decreti sopracitati e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti che dovrà essere esposta nell'esercizio.

Si ricorda che le sale dedicate ossia i locali che installano esclusivamente apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 (VLT) sono soggette all'autorizzazione ex art. 88 rilasciata dalla Questura e pertanto al Comune è necessario richiedere solo il rilascio della Tabella dei giochi proibiti. Qualora si tratti invece di sale miste (con apparecchi del comma 6 VLT e comma 7) è necessario attivare entrambi i procedimenti (Questura ex art. 88 e Comune ex art. 86) e presentare un progetto che tenga conto e coordini nell'allestimento del locale sia le prescrizioni previste dai decreti sopra citati che dalle norme che disciplinano le sale dedicate, con particoare attenzione alla sorvegliabilità (accessi, sistema di telecamere) e alla collocazione della zona di sommiminsitrazione.

Attività di somministrazione in sale giochi e punti vendita con attività di gioco esclusiva

Nei punti vendita con attività di gioco esclusiva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione di apposita SCIA, fuori programmazione di cui alla L.R. 28/2005 e di notifica sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 è ammessa sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

l'attività di somministrazine avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;

Si ricorda che deve inoltre essere rispettata la proporzione tra la superficie di somministrazione e la sala giochi prevista dalla L.R. 28/2005 e che l'orario dell'attività di somministrazione in quanto attività complementare deve seguire l'orario della sala giochi.

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi

Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentati e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività esposte nella presente sezione, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere "cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia).

Requisiti oggettivi:

  • agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
  • disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
  • contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale;
  • possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone.

- Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco;

- su ciascun apparecchio da intrattenimento, di cui all'art.110 comma 6 e 7 lett. a) e c) TULPS, devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio;

- gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art.110 del TULPS, dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/1/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

- all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 ann; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi. Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

- i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, non possono utilizzare, nell'insegna od in messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, nè altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo. I gestori degli stessi locali sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. 

Requisiti dei locali

I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

- non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Leg. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

- non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;

- essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, nonchè dal vigente Regolamento Edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;

- essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;

- garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;

- garantire il rispetto del Regolamento sull'inquinamento acustico, mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico;

- ai soli fini della dotazione di parcheggi, alle sale giochi con superficie complessiva dell’area di vendita superiore ai 250 mq., dovrà essere prevista la dotazione minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e dalla Legge Regionale del Commercio;
- garantire l’assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale.
L’installazione, all’interno dei locali adibiti a sala giochi, di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) TULPS devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato del 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Documentazione da presentare

-SCIA e suoi allegati;

-Richiesta Tabella Giochi Proibiti.

Iter procedura

Il comune provvede ad accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge.

Costi

Per le pratiche SCIA è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP di € 29.00 da versate sul c/c  15312507 intestato Unione Montana Comuni Mugello Servizio Tesoreria…. Causale  Diritti Suap …

Tempi

La presentazione della SCIA prevede la facoltà di inizio immediato dell'attività, dopo aver presentato la comunicazione.

Informazioni

Le pratiche vanno inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l' Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR.

Il sistema STAR è accessibile dal sito dell'Unione: http://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-servizio/suap dal link che si trova sinistra della pagina, denominato Servizio online presentazione istanze (STAR)

 

Per accedere al servizio STAR occorre autenticarsi: gli strumenti di autenticazione sono la Carta Nazionale dei Servizi oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale.


Per tutte le informazioni sull'inserimento delle pratiche, si consiglia di contattare il SUAP ai seguenti recapiti:

055-84527264/247/258

suap@uc-mugello.fi.it

Normativa di riferimento

-TULPS "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", approvato con RD 18/6/1931 n.773 e successive modifiche;
-Regolamento di attuazione, approvato con RD 6/5/1940 n.635; 
- Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S."
- Decreto Direttoriale 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 concernente la determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri gioghi autorizzati.
- Circolare AAMS n. 2010 29581 Giochi ADI del 07/09/2010 Caratteristiche degli "ambienti dedicati" dic ui alle lettere e9 ed f) articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010;
- Circolare AAM proto n. 2010 21055 Giochi ADI - Sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS per le sale dedicate.
-Art.19 Legge 241/90, come modificato dall'Art.2 comma 10 della Legge 537/93 e art.21 Legge 241/90, art.22 Legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 31 maggio 1965, n. 575. - Disposizioni contro la mafia;
- Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile, n.98). Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- Legge Regionale 28/2005- art. 48;
Per ulteriori riferimenti normativi è possibile consultare il sito www.aams.it nella sezione 2giochi".

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