
La richiesta di residenza può essere presentata in una delle seguenti modalità:
- di persona all'ufficio anagrafe;
- tramite la PEC (casella di posta elettronica certificata) del dichiarante alla PEC del comune, inviando la dichiarazione (v. modello allegato a questa pagina) compilata in ogni parte (preferibilmente in formato PDF, RTF, DOC)
- tramite mail del dichiarante alla PEC del Comune, inviando la dichiarazione (v. modello allegato a questa pagina) compilata in ogni parte e firmata digitalmente dal dichiarante;
- tramite mail del dichiarante alla PEC del Comune inviando la dichiarazione (v. modello allegato a questa pagina) compilata in ogni parte e recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante, acquisite mediante scanner (preferibilmente formato PDF, JPG).
Sono necessari i seguenti requisiti:
Inoltre per i cittadini extracomunitari:
Nel caso di cittadini comunitari:
Si tenga, inoltre, presente che:
- dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia
- dati relativi alla patente di guida e numeri di targa di veicoli intestati per tutti i componenti della famiglia
- indirizzo completo di numero civico dell'alloggio ove si chiede la residenza
- titolo di occupazione dell'alloggio (contratto di acquisto, locazione o comodato, regolarmente registrato)
Per i cittadini extracomunitari è necessario anche:
Per i cittadini comunitari:
Per casi specifici consultare l'allegato a questa pagina.
Dopo la presentazione della richiesta di residenza, vengono eseguiti accertamenti dai vigili, con appositi sopralluoghi, per verificare l'effettiva dimora della famiglia. Nel frattempo la nuova residenza viene comunicata al comune di provenienza, per la cancellazione. La pratica deve chiudersi entro 45 giorni: trascorso tale termine la residenza si intende accolta definitivamente.
Entro due giorni dalla presentazione della richiesta, la nuova residenza è registrata nel comune di iscrizione.
Entro 45 giorni dalla richiesta il comune può revocare la residenza se gli accertamenti eseguiti dai vigili hanno dato esito negativo. In questo caso l'interessato viene informato dal comune e ha 10 giorni di tempo per inviare osservazioni e chiarimenti.
DPR 223/1989 - Legge n. 35/2012 art. 5
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