
E' soggetto a controllo igienico-sanitario il trasporto, effettuato a titolo proprio e/o per conto terzi, di sostanze alimentari o di animali destinati all'alimentazione (carni fresche e congelate, prodotti della pesca freschi o congelati, ecc.) tramite automezzi. Riguarda, inoltre, cisterne, container o altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse (vino, aceto, acqua, latte).
Chiunque intende avviare un'attività di trasporto di alimenti, deve notificare una DIA(dichiarazione di inizio attività), in duplice copia, con allegata fotocopia del libretto di circolazione del mezzo. al Comune, presso lo Sportello Unico Attività Produttive ; essa deve essere altresì notificata in tutti i casi di variazioni oggettive e soggettive (variazione dello stato dei luoghi, delle attrezzature, della titolarità etc). La pratica viene trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
Non viene rilasciata alcuna autorizzazione da parte del Comune.
-Denuncia inizio attività, ad azione immediata, per mezzi di trasporto alimentare;
-classificazione ATECO (classificazione dell'attività secondo i codici ISTAT);
-relazione tecnica (dettagliata) sulle modalità e gestione del trasporto e del tipo di alimenti trasportato; dichiarazione sulle procedure per il carico della cisterna nel caso di cereali;
-copia della dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai requisiti di legge (Reg. CE n° 852/04 e Reg. CE n° 853/04; D.M. 21/03/1973 e s.m.i.);
-copia della carta di circolazione o carta provvisoria di circolazione;
-copia del certificato A.T.P. (solo per i mezzi per cui è previsto);
-indicazione sul rimessaggio del mezzo;
-indicazioni sulle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione dell'automezzo;
-fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive il modello, qualora l'istanza non sia sottoscritta in presenza del dipendente comunale addetto;
-ricevuta dei diritti d'istruttoria.
-DPR 327/1980. artt. 43,44,45,47,48 e 49 "Regolamento di esecuzione della Legge del 30 Aprile 1962, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";
-Reg. CE n° 852/04 "Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari";
-Del. Reg. n° 273/94 ";
-Reg. CE n° 853/04 "Rettifica al Reg. CE n° 852/04";
-D.P.G.R. 40/R del 01/08/06 "Regolamento di attuazione dei Regolamenti CE n°852/04 e n° 853/04".
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