L'imposta è dovuta da chiunque effettua la pubblicità tramite: insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, facsimili o altri mezzi analoghi, nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporto di merci, con aeromobili, in forma ambulante, e a mezzo di apparecchi sonori.
L'effettuazione della pubblicità comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici.
L'autorizzazione non è invece necessaria nei seguenti casi:
Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare all'Ufficio pubbliche affissioni apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dallo stesso ufficio; la dichiarazione deve contenere:
N.B. In qualsiasi caso deve essere comunque data preventiva comunicazione al Corpo di Polizia Municipale indicando, oltre ai dati del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'esatto periodo e il luogo di diffusione.
Il pagamento della relativa imposta si svolge secondo le seguenti modalità:
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
La tariffa dell'imposta è ridotta della metà nei seguenti casi:
N.B. Le riduzioni dell'imposta non sono cumulabili.
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
Le esenzioni dall'imposta possono essere ottenute nei seguenti casi:
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. L'Ufficio pubbliche affissioni procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati tali da generare un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
In caso di pubblicità temporanea, l'attestazione di pagamento ha validità di dichiarazione.
Si applicano eventuali limitazioni e divieti nei seguenti casi:
- Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
- Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 16.02.2006;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 'Nuovo Codice della Strada';
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 12/12/2014.
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