Denuncia di infortunio sul lavoro

Denuncia di infortunio sul lavoro

Ufficio: Polizia Municipale
Referente: Ispettore Marco Bambi
Indirizzo: Via degli Argini, Int. - Borgo San Lorenzo
Tel: 055 8457086
Fax: 055 8458880
E-mail: pm.bsl@uc-mugello.fi.it
Orario di apertura: dal lunedi al sabato ore 8:00 - 13:00 e 15:30 - 18:30

Modalità di richiesta

La denuncia deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

Settore industria-artigianato:

  • i datori di lavoro entro due giorni da quando sono venuti a conoscenza del fatto, devono presentare la domanda direttamente presso l'ufficio del protocollo generale del comune, oppure spedirla al suddetto ufficio mediante lettera raccomandata. In quest'ultimo caso, i due giorni saranno considerati dalla data del timbro postale di spedizione.
    Per l'adempimento dovranno essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dall'INAIL.
    La ricevuta di avvenuta consegna della denuncia sarà inoltrata all'interessato successivamente alla presentazione, a mezzo del servizio postale.

Settore agricoltura:

  • per gli infortuni superiori a tre giorni e sino a trenta, il medico che presta la prima assistenza (il cui certificato vale anche come denuncia) dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a garantire che il certificato da lui redatto sui modelli speciali dell'INAIL, sia consegnato all'ufficio postale non oltre il giorno successivo al referto e per inoltro all'INAIL;
  • per gli infortuni seguiti da morte o inabilità al lavoro superiore a trenta giorni, il medico ha l'obbligo di trasmettere direttamente copia del certificato, redatto sui modelli INAIL al protocollo generale del Comune non oltre il giorno successivo al referto.

 

 

Requisiti del richiedente

Sono interessati i seguenti soggetti:

  • tutti i datori di lavoro dell'industria e gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, quando si verifichino infortuni che abbiano come conseguenza la morte dell'infortunato o l'inabilità al lavoro per un periodo di tempo superiore a giorni tre;
  • qualunque medico che presti la prima assistenza ad un infortunato in agricoltura per un evento che importi la inabilità al lavoro per più di tre giorni o lesioni tale da dover prevedere la morte.

L'obbligo di denuncia sussiste anche nei seguenti casi:

  • infortuni a familiari nel caso questi prestino la loro opera in qualità di lavoratore subordinato;
  • infortuni a insegnanti e alunni delle scuole o istituti di ogni ordine e grado;
  • infortuni (incidenti) nel tragitto percorso per andare e tornare dal lavoro.

 

Documentazione da presentare

Denuncia di infortunio sul lavoro, completa in ogni sua parte, ed eventualmente certificato medico relativo all'infortunio.

 

Avvertenze

La normativa vigente parifica le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e di denuncia incompleta, prevedendo per tutti e tre i casi l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge 561/93.

 

Normativa di riferimento

- Per i tempi e le modalità di presentazione della domanda vedi DPR 1124/65 artt. 53 e 54.
- Per le eventuali sanzioni applicate vedi Legge 561/93 (art. 2, comma 1, lett. B) con successive modifiche valide a partire dal 01/01/2007 (art. 1 comma 1177 della  Legge Finanziaria 2007).

 

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