
La comunicazione deve essere presentata dagli interessati, entro e non oltre 48 ore dalla consegna dell'immobile, direttamente presso l'ufficio del protocollo del Comune oppure spedita al suddetto ufficio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso, le 48 ore sono considerate dalla data del timbro postale di spedizione.
Per la comunicazione può essere utilizzato il modello allegato e disponibile anche presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico. Nel caso si utilizzassero altri modelli è importante che vengano riportate tutte le notizie richieste dalla legge ovvero: generalità complete del proprietario e dell'acquirente (o di colui che assume la disponibilità dell'immobile), estremi del documento di identificazione dell'acquirente (o colui che assume la disponibilità dell'immobile); ubicazione precisa dell'immobile; tipologia dell'operazione (affitto, vendita ecc.).
N.B. La comunicazione, nei comuni sede di questura o di commissariati della polizia di stato, viene presentata a quest'ultimi.
La comunicazione deve essere presentata da chiunque cede la proprietà o, a qualsiasi altro titolo (affitto, comodato d'uso gratuito, ecc.) cede il godimento, per un periodo superiore ad un mese, di un fabbricato o parte di esso.
Chi omette di fare la comunicazione, la fa oltre le 48 ore, fornisce indicazioni non esatte o non le fornisce, è soggetto a una sanzione amministrativa variabile da euro 103,00 a euro 1.549,00.
Nell'ipotesi che l'affittuario lasci l'immobile, dopo aver presentato la comunicazione, non è necessario procedere ad avvertire di ciò il comune. E' necessario invece fare una nuova comunicazione nel caso di successiva cessione.
- Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge 18 maggio 1978, n.191 (art.12).
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