Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale

Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale

Ufficio: Ufficio Tributi
Referente: dr. Marco FERRARO
Responsabile: dr. Marco GIANNELLI
Indirizzo: Piazza Dante, 2 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel: 05584966244 - 05584966256 - 05584966271
E-mail: tributi@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Orario di apertura: ORARIO SPORTELLO SOLO SU APPUNTAMENTO:MAR 8.30-12.30;GIO 8.30-12.30 e 14.00-18.30/ ORARIO TELEFONICO: LUN-MER-VEN 8.30-12.30 - MAR. 14.00-17.00

Modalità di richiesta

ATTENZIONE: il 31/12/2022 è scaduto il contratto con cui ne veniva affidata la gestione alla Etruria Servizi s.r.l., quindi dal 01/01/2023 il Comune di Borgo San Lorenzo gestisce direttamente il canone attraverso il proprio Ufficio Tributi.

Il “Canone Unico” (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale) è stato disposto dai commi 816-847 della Legge n. 160/2019 ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, con la contestuale decadenza della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. La Legge 160/2019 all’Art. 1 c. 847 ha determinato anche l’abrogazione dei capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ogni altra disposizione in contrasto con la norma […].

Il Canone Unico si applica pertanto a due casistiche:

1) esposizione pubblicitaria – pubbliche affissioni – occupazione di spazi ed aree pubbliche (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

2) mercati temporanei e permanenti (Canone mercatale).

Ai sensi dell'art.1 comma 816 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, l'Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo ha istituito il Canone Unico Patrimoniale con regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2021 e modificato da successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2021.

Il regolamento comunale disciplina i seguenti argomenti:

• Capo I: disposizioni di carattere generale;

• Capo II: esposizione pubblicitaria;

• Capo III: diritti sulle pubbliche affissioni;

• Capo IV: occupazione di spazi e aree pubbliche;

• Capo V: canone mercatale;

• Capo VI: disposizioni transitorie.

Il regolamento comunale e le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 31 dell’8 aprile 2021 e poi modificate con deliberazione n. 39 del 30 aprile 2021 recepiscono, tra le altre, le disposizioni normative di cui alla L. 160/2019: - al comma 817 per la definizione di un canone tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone […]; - ai commi 826 e 827 per la definizione della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera del canone unico patrimoniale; - ai commi 841 e 842 per la definizione del canone mercatale – tariffa di base annuale e tariffa di base giornaliera.

 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Nel Comune di Borgo San Lorenzo è disciplinato nel Regolamento comunale ai Capi II, III e IV e si applica in caso di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni e occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Capo II - Art. 2-17)

E’ il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità sia permanente che temporanea, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione prevista dal precedente comma deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.

Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla base della superficie del mezzo pubblicitario, della modalità di diffusione del messaggio e della sua durata […]. Le riduzioni e le esenzioni del canone sono disciplinate dall’Art. 13 e 14 del regolamento comunale.

Il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno ed è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

• CANONE UNICO PER DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Capo III - Art. 18-27)

E’ il canone (comma 827 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019) relativo alle pubbliche affissioni effettuate sugli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche od immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, così come indicati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune.

I committenti devono richiedere l'affissione unicamente attraverso la compilazione dello specifico modello (distinto tra MANIFESTI e LOCANDINE) da inoltrare al protocollo del Comune, l'Ufficio Tributi risponderà alla richiesta confermando (o meno) la disponibilità degli spazi richiesti (per i manifesti) e comunicando l'ammontare dell'importo complessivo, applicando l’apposita tariffa stabilita con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30 aprile 2021 e le eventuali riduzioni (articolo 23) ed esenzioni (articolo 24) del canone che sono disciplinate dal regolamento comunale.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio ed è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

I committenti devono infine consegnare o far pervenire all'Ufficio Tributi con anticipo rispetto di almeno tre giorni rispetto alla data prevista di affissione:

  1. i manifesti da affiggere sui tabelloni comunali a cura degli incaricati dal Comune
  2. le locandine da vidimare, che saranno poi affisse a cura dei richiedenti negli spazi pubblici od aperti al pubblico
  3. copia dell'avvenuto versamento dei diritti effettuato mediante accredito sullo specifico conto corrente postale (iban IT 98 S 07601 02800 001019731858) oppure attraverso versamento diretto alla Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena - via Giovanni della Casa - Borgo San Lorenzo)

• CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (Capo IV - Art. 28-44)

E’ il canone relativo all’occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico cioè del suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l’occupazione è da intendersi temporanea, indipendentemente dalla durata.

Per qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, l’interessato/a richiede che venga rilasciata da parte dell’Ufficio Tecnico un’apposita preventiva concessione od autorizzazione; tale richiesta rileva anche ai fini dell’applicazione del canone e copia della concessione rilasciata viene trasmessa all’Ufficio Tributi, oppure al Concessionario laddove presente.

La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) dimensione dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; b) durata dell’occupazione; c) tipologia e finalità.

Il canone unico inerente l’occupazione non varia al variare delle zone del territorio comunale, così come stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2021. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore; non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare […]. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo I esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, limitatamente alla parte di superficie sulla quale avviene la sovrapposizione. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero; nel caso in cui l’occupazione si effettui solo in alcune ore del giorno, si considerano le fasce orarie articolate nel seguente modo:

- dalle ore 6 alle ore 20, riduzione del 5% della tariffa giornaliera

- dalle ore 20 alle ore 6, riduzione del 95% della tariffa giornaliera.

I passi carrabili sono disciplinati dall’Art. 37 del Regolamento che recepisce quanto stabilito dalla L. 160/2019 Art.1. c. 824, secondo cui la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale […].

Il canone unico per occupazione di spazi e aree pubbliche è dovuto dal titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del territorio comunale. Le riduzioni e le esenzioni del canone sono disciplinate dall’Art. 39 e 40 del regolamento comunale.

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, la cui copia viene trasmessa dall’Ufficio Tecnico all’Ufficio Tributi od al Concessionario, laddove presente. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il canone annuale deve essere corrisposto in un’unica soluzione; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali, aventi scadenza il 31 marzo, il 31 luglio ed il 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione, indicato nell’atto concessione rilasciato dall’Ufficio Tecnico, la cui copia viene trasmessa all’Ufficio Tributi od al Concessionario, laddove presente.

 

CANONE UNICO MERCATALE (Capo V - Art. 45-49)

Nel Comune di Borgo San Lorenzo è disciplinato nel Regolamento comunale al Capo V e si applica in caso di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate, ai sensi della Legge Regionale n. 62 del 2018, dal: • “Regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29 dicembre 2020; • “Piano comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28 dicembre 2018. La tariffa del canone mercatale è disciplinata dall’Art. 48 del Regolamento, mentre le riduzioni dall’Art. 49.

Costi

Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comprese affissioni

• Tariffa standard giornaliera Euro 0,19 al mq al giorno

• Tariffa standard annua Euro 18,11 al mq all’anno

• Tariffa standard giornaliera Euro 13,58 al giorno per punto di diffusione per pubblicità sonora

Canone unico mercatale

• Tariffa standard giornaliera Euro 0,33 al mq al giorno per banchi alimentari ricorrenti e settimanali

• Tariffa standard giornaliera Euro 0,28 al mq al giorno per banchi beni durevoli ricorrenti e settimanali

• Tariffa standard annua Euro 40,00 al mq all’anno

Per visualizzare le tariffe attualmente in vigore, cliccare sul collegamento sulla sinistra (nella sezione "Allegati").

Informazioni

Per l’anno 2024 la scadenza per il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è fissata al 31 marzo 2024, come da art.15 co.1 e art.41 co.3 del Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati.

Avvertenze

Dal 1° gennaio 2024 per questioni organizzative, si è avviata una sperimentazione che coinvolge le giornate di affissione per il 1° trimestre del 2024, approvata con determina n.1.007 del 20 dicembre 2023.

Le affissioni non saranno più settimanali ma saranno eseguite ogni 15 giorni.

Di seguito l'elenco delle giornate di affissione previste per il periodo 1° gennaio - 31 marzo:

04/01/24

18/01/24

01/02/24

15/02/24

29/02/24

14/03/24

28/03/24

 

Normativa di riferimento

- L. 160/2019 Art. 1 c. 816 – 847

- Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati

- DCC n. 11 del 31 marzo 2021 (regolamento)

- DCC n. 21 del 29 aprile 2021 (modifica del regolamento)

- DGC n. 31 dell’8 aprile 2021 (tariffe)

- DGC n. 39 del 30 aprile 2021 (modifica delle tariffe)

- DCC n. 10 del 23 febbraio 2023 (modifica del regolamento)

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