Per somministrazione temporanea si intende l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.
Solo nel caso di svolgimento di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande denominata "sagra" occorre essere inseriti nel calendario annuale approvato dalla Giunta Comunale previa richiesta da presentare entro il mese di novembre dell'anno precedente su apposita modulistica.
L'attività temporanesa di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA. L'attività di somministrazione può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce
Chi esercita l'attività di somminisrtazione temporanea è anche tenuto alla presentazione della comunicazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento CE n.852/2004 in merito all'igiene e alla sicurezza degli alimenti.
Per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre possedere:
1- i requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs 59/2010;
-SCIA;
-Notifica Sanitaria con allegata relazione tecnica e pagamento diritti sanitari;
Il comune provvede ad accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge.
- € 38,61 per diritti ASL da allegare a notifica sanitaria asu c/c postale 27344506 ad Azienda USL 10 Firenze con causale Diritti igiene pubblica non soggetti IVA art. 4).
-Legge Regionale n. 28/2005 art. 45;
-Regolamento CE n.852/2004 - D.p.g.r. n. 40 del 1.08.2006;
- Regolamento comunale per lo svolgimento delle manifestazioni con attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande approvato con del. CC n. 5/2012 | |
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