Rimane valida anche per l'anno 2011 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 gennaio 2008 con cui sono state approvate le aliquote per l'anno 2008 e cioè:
La detrazione ordinaria, prevista per l'abitazione principale, ammonta ad euro 103,29.
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esclusa dall'imposta; non rientrano però nell'esclusione le abitazioni classificate catastalmente A01, A08 ed A09. Le abitazioni principali sono quelle così stabilite dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992 (cioè le residenze, salvo prova contraria); sono inoltre esclusi dall'imposta gli immobili assimilati all'abitazione principale, alcuni per legge (immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci ed utilizzati come abitazioni principali; immobili delle A.T.E.R. assegnati; ex casa coniugale), altri dal Regolamento Comunale (pertinenze; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado; abitazioni di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitario a condizione che le stesse non risultino locate). Per quanto riguarda l'ex casa coniugale, l'assimilazione è valida a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare di diritti di proprietà o di altro diritto reale su un immobile da destinare ad abitazione principale ubicato nel territorio comunale.
A partire dall'anno 2007, le scadenze per il versamento dell'imposta sono state fissate al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.
I versamenti possono essere effettuati:
Aiutaci a migliorare! La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie! |