L'accesso agli atti comunali comprende la possibilità di consultare e di avere copia di un documento amministrativo
Il Diritto di accesso è consentito al cittadino che abbia un interesse personale sui documenti che richiede.
Sono esclusi dall'accesso i documenti riguardanti la riservatezza delle persone e cioè:
La richiesta può essere formulata a voce presso l'ufficio che detiene la documentazione o per scritto, su modello prestampato fornito dall'U.R.P. (vedi file allegato).
Nella richiesta debbono essere precisati gli estremi o i riferimenti necessari per la ricerca e l'individuazione dell'atto voluto e la motivazione della richiesta
La visione degli atti e dei documenti è gratuita. Le copie semplici vengono rilasciate in carta libera; è richiesto il solo rimborso delle spese di riproduzione, secondo il formato:
All'atto della consegna della richiesta, viene rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno, ufficio ed orario in cui sarà disponibile la documentazione richiesta.
Di regola i documenti sono ottenibili in breve tempo e comunque entro il termine massimo di 30 giorni.
- Legge n.241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi".
- Statuto comunale art. 70;
- D.P.R. 352/92;
- Regolamento sul Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (Del. CC n. 89 del 31.07.96).
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