IMU - Norme generali

IMU - Norme generali

Ufficio: Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche
Referente: dr. Marco FERRARO
Responsabile: dr. Marco GIANNELLI
Indirizzo: piazza Dante, 2 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel: 05584966244-05584966256-05584966271-05594966221
Fax: 0558456782
E-mail: tributi@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Orario di apertura: MAR 8.30 - 12.30; GIO 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.30 (solo su appuntamento)

Informazioni

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – articolo 1

 

comma 740 (per cosa si deve pagare?): per il possesso (ma anche per gli altri diritti reali) di fabbricati, aree edificabili* e terreni agricoli (questi ultimi però per il Comune di Borgo San Lorenzo continuano ad essere esenti). Per quanto riguarda l’abitazione principale e per le relative pertinenze bisogna tener presente che questa è quell’unico immobile dove il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Per i coniugi, non separati, che abbiano residenze diverse all'interno dello stesso Comune l'agevolazione è solo su una delle due abitazioni. Una sola pertinenza per ogni categoria catastale C02 – C06 – C07 . L'imposta non si applica per le abitazioni principali, tranne che per quelle inserite nelle categorie catastali A01-A08-A09. Non si applica inoltre: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate dai soci come abitazione principale, alle abitazioni destinate ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata in sede di separazione, alle abitazioni non locate degli appartenenti alle Forze Armate.

* il Comune di Borgo San Lorenzo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30 gennaio 2023 ha adottato il Piano Operativo Comunale (P.O.C.); dopo un periodo in cui è stato possibile presentare delle osservazioni, Comune dovrà provvedere all'approvazione definitiva del P.O.C. sempre con deliberazione consiliare. Per il 2023 le aree individuate nel vecchio Regolamento Urabanistico Comunale risultano edificabili (ai fini dell'imposta) fino al mese di gennaio compreso, mentre dal mese di febbraio 2023 in poi sono edificabili le aree indicate nel vecchio R.U.C. che sono state confermate nel nuovo Piano Operativo Comunale (P.O.C.); con l'approvazione definitiva invece saranno edificabili solo le aree comprese nel nuovo P.O.C. I valori da attribuire alle aree risentono però del fatto che l'iter non è completato e quindi saranno solo un percentuale del valore di piena ed immediata edificabilità che sia avrà solo con l'approvazione del R.U.C., attualmente non deliberata.

 

comma 745 (la base imponibile): il valore dell’immobile, il valore contabile per gli immobili D non accatastati delle imprese, il valore commerciale per le aree edificabili. Riduzione del 50% per gli immobili storici e quelli inagibili. Dal 1° gennaio 2016 riduzione del 50% anche per le abitazioni principali utilizzate da parenti di primo grado (genitori - figli), le condizioni sono:

  • il comodante deve risiedere nelo stesso comune
  • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia
  • il comodato deve essere registrato

 

comma 745 (come si determina il valore dei fabbricati?): sulla base della rendita catastale aumentata del 5%, poi si applicano i moltiplicatori.

 

 

tipologia

 

IMU

da A01 ad A09 (abitazioni)

 

160

A10 (uffici e studi)

 

80

gruppo B (alloggi collettivi)

 

140

C01 (negozi)

 

55

C02 (magazzini e locali di deposito)

 

160

C03 (laboratori)

 

140

C04 (palestre)

 

140

C06 (garage)

 

160

C07 (tettoie)

 

160

gruppo D (tranne D05) (immobili a destinazione speciale)

 

65

D05 (banche ed assicurazioni)

 

80

 

comma 758 (i terreni agricoli): per il Comune di Borgo San Lorenzo sono sempre stati esenti dall’imposta, ai sensi della lettera H dell’articolo 7 del Decreto dell’I.C.I.; con il Decreto Legge n. 4 del 23 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennio 2015) è stato adottato il criterio della classificazione ISTAT che distingue i comuni in "totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani". Il Comune di Borgo San Lorenzo è classificato "totalmente montano".

 

comma 754 (l’aliquota di base): con D.C.C. n. 20 del 05/04/2023 sono state approvate le aliquote valide per l'anno 2023 (anche se per l'acconto bisogna comunque utilizzare quelle valide per l'anno 2022) sono stabilite in:

10‰ una ed una sola abitazione principale (e pertinenze) concessa in uso gratuito a genitori-figli (dal 2016 con la riduzione al 50% a specifiche condizioni) ed abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero

10,3‰ immobili commerciali (C01) e produttivi (C03-C04-D01-D02-D03-D04-D06-D07-D08)

10,4‰ aliquota ordinaria

10,6‰ immobili a disposizione ed immobili locati (7,5‰ nel caso in cui il contratto sia a canone concordato; nel caso in cui il contratto sia stato modificato in riduzione nel 2020 o 2021 o 2022 o 2023 (con incidenza di almeno 6 mesi nel 2023) di almeno il 30% le aliquote diventano del 7,6‰ per C01-C03-C04 e per gli immobili D)

 

comma 748 (l’aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze): l'aliquota deliberata dal Comune per il 2023 è stata fissata al 6‰Si applica solo alle "abitazioni di lusso" (categorie catastali A01 - A08 - A09).

 

comma 750 (immobili rurali strumentali): formalmente non si tratta di un'esenzione, ma nella sostanza sì, in quanto l'aliquota è stata fissata allo 0‰. L'esenzione quindi si applica agli immobili classificati come D10, ma anche per quelli con classificazioni catastali diverse, purché siano strumentali all'attività agricola (comma 3bis, articolo 9, Decreto Legge n. 557 / 1993); per questi ultimi però il riconoscimento della ruralità deve essere stato annotato negli archivi catastali.

 

comma 751 (beni merce): la normativa statale li aveva fatti rientrare in tassazione per gli anni 2020 e 2021, dal 2022 tornano ad essere esentati.

 

comma 754 (immobili locati): per il 2022 il Comune ha stabilito tale l’aliquota al 10,6‰ (7,5‰ nel caso in cui il contratto sia a canone concordato; nel caso in cui il contratto sia stato modificato in riduzione nel 2020 o 2021 o 2022 o 2023 (con incidenza di almeno 6 mesi nel 2023) di almeno il 30% le aliquote diventano del 7,6‰ per C01-C03-C04 e per gli immobili D)

 

comma 760:  Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune 10‰ ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento, quindi al 7,5‰.

 

comma 749 (detrazioni): € 200,00 di detrazione per l’intera abitazione e per tutto l’anno, suddivisa in parti uguali fra i proprietari utilizzatori (logicamente per le abitazioni A01-A08-A09).

 

comma 751:  Dal 2022 tornano ad essere esentati.

 

comma 753 (la quota da versare allo Stato): allo Stato deve essere versato solo per gli immobili D (con il codice 3925) quanto previsto sulla base dell’aliquota del 7,6‰. La differenza con l'aliquota deliberata per l'anno 2023 deve invece essere versata al Comune con il codice 3930. In caso di riduzionedel contratto di locazione secondo i parametri indicati, dovrà essere versata solo la quota statale.

 

comma 765 (versamenti): attraverso il modello F24 oppure con i bollettini postali specifici per l'IMU con i seguenti codici:

B036 = Comune di Borgo San Lorenzo

3912 = abitazione principale e pertinenze - Comune

3916 = aree fabbricabili - Comune

3918 = altri immobili - Comune

3925 = immobili D (aliquota 7,6‰) - Stato

3930 = immobili D (aliquota incrementata) - Comune

Non è possibile compensare i codici tributi del Comune con quelli dello Stato e viceversa.

 

comma 762 (versamenti): venerdì 16 giugno 2023 (acconto) - lunedì 18 dicembre 2023(saldo)

 

comma 769 (dichiarazioni): le variazioni intercorse nell'anno 2022 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023. Ma non devono essere presentate le dichiarazioni per quei casi per cui le informazioni sono presenti negli archivi della Pubblica Amministrazione, per cui: SI per le aree edificabili, per gli immobili D delle imprese iscritti in bilancio, per gli immobili esenti degli enti non commerciali, per gli immobili oggetto del Protocollo di Intesa con la Prefettura di Firenze; NO per le compravendite (informazioni in Catasto), per le abitazioni principali (in Anagrafe), per le pertinenze, per i contratti di locazione (all'Ufficio del Registro), per gli immobili inagibili (all'Ufficio Tecnico), per gli immobili storici (alla Sovrintendenza). 

 

ESENZIONI TEMPORANEE PER L'ANNO 2020

- Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 - articolo 177 - comma 1 - lettera B: settore turistico, esenzione della prima rata

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 - articolo 78 - comma 1 - lettere B-D-E: settore turistico, esenzione della seconda rata

- Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020 - articolo 9 - comma 1: settori culturali, sportivi e della ristorazione (vedere codici ATECO dell'allegato 1 al Decreto), esenzione della seconda rata

- Decreto Legge n. 149 del 09/11/2020 - articolo 5 - comma 1: settore del commercio (vedere codici ATECO dell'allegato 2 al Decreto), esenzione della seconda rata per i Comuni delle Regioni inserite in zona rossa

 

ESENZIONI TEMPORANEE PER L'ANNO 2021

- Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) - articolo 1 - comma 599: settore turistico, esenzione della prima rata

- Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 - articolo 6-sexies: soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'analogo dell'anno 2019): esenzione dalla prima rata

 

L'esenzione (per entrambi gli anni) si applica ai soggetti passivi che siano anche gestori delle attività economiche interessate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) - articolo 1 - commi da 738 a 780

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 04/09/2014 (regolamento)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2021 (aliquote 2022)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/04/2023 (aliquote 2023)

 

 

 

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