Forme speciali di vendita

Forme speciali di vendita

Ufficio: U.O. Servizi al territorio e imprese
Referente: Dott.ssa Angela Manzani
Indirizzo: Piazza Dante, 2 Borgo S. Lorenzo
Tel: 055 84966229
Fax: 055 8456782
E-mail: territorio@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì ore 8.30-12.30 - Giovedì pomeriggio ore 14.00-18.30

Descrizione

Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio svolta: 1 )negli spacci interni, cioè in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via, esclusivamente a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè in scuole o negli ospedali per coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) con apparecchi automatici, effettuata congiuntamente ad altre attività; 3) per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) presso il domicilio del consumatore; 5) tramite Commercio elettronico (svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività come la commercializzazione di beni per via elettronica).

Modalità di richiesta

 

 

Tutte le forme speciali di commercio al dettaglio sono soggette ad apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune competente per territorio.
Distributori automatici: L’apposita comunicazione deve essere inviata al Comune competente per territorio nel caso di ogni istallazione in una nuova struttura. Non è soggetta invece alla comunicazione ogni nuova installazione in una struttura già a conoscenza del Comune in quanto non è richiesta la conoscenza del numero dei distributori ma, appunto, l’ubicazione.
Per la medesima motivazione non è necessaria la comunicazione nel caso di sostituzione di un distributore automatico in una struttura di cui il Comune sia già a conoscenza. (Circolare Min. Industria prot. 513073 del 12.10.2001).
Una stessa comunicazione può essere utilizzata per più apparecchi automatici e per diverse loro ubicazioni (da indicare esattamente).
Ove l’installazione insista su suolo pubblico, occorre conseguire l’apposita concessione.
-L'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta ad apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune nel quale l’esercente intende avviare l'attività:
- è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta
- è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo
- sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione

Per l'avvio dell'attività di vendita presso il domicilio del consumatore la dichiarazione di inizio attività è presentata al comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.
Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
Il tesserino di cui sopra deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
Art. 69 L.R.28/05
- Persone incaricate
1. L'attività di cui all'articolo 68 può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010
2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.
3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010
4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
CONSEGNA AL DOMICILIO: Non rientra nella normativa della vendita al domicilio la consegna dei prodotti a domicilio del compratore; non è quindi necessario nessun tipo di autorizzazione. La consegna al domicilio infatti non deve essere intesa come una vendita al di fuori dei locali, ma come un servizio ulteriore reso al cliente, infatti in tale ipotesi il contratto di acquisto di perfeziona nel locale sede dell’attività.

Le pratiche vanno inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l' Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR.

Il sistema STAR è accessibile dal sito dell'Unione: http://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-servizio/suap dal link che si trova sinistra della pagina, denominato Servizio online presentazione istanze (STAR)

 

Per accedere al servizio STAR occorre autenticarsi: gli strumenti di autenticazione sono la Carta Nazionale dei Servizi oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale.


Per tutte le informazioni sull'inserimento delle pratiche, si consiglia di contattare il SUAP ai seguenti recapiti:

055-84527264/247/258

suap@uc-mugello.fi.it

 

 

 

 

 

Requisiti del richiedente

SPACCI INTERNI

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.  {C}

REQUISITI OGGETTIVI
I soggetti interessati devono rendere le dichiarazioni di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio:
- le norme vigenti in materia igienico-sanitaria
- le norme in materia di inquinamento acustico
- le norme in materia di idoneità dei locali

REQUISITI MORALI
Oltre che l’interessato, tutti i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/1998, devono rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali ed antimafia.
Infatti, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia) e deve essere rispettato l'art. 71 del D.L.gs. 59/2010 (vedi sezione Normativa).

REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare)
Art. 71 D.Lgs. 59/2010

IL PREPOSTO
L’art. 71 della L. 59/2010 prevede che ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona SPECIFICAMENTE PREPOSTA all’attività commerciale.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

REQUISITI MORALI
Oltre che l’interessato, tutti i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/1998, devono rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali ed antimafia.
Infatti, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia) e deve essere rispettato l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare)
Art. 71 D.Lgs. 59/2010

IL PREPOSTO
Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona SPECIFICAMENTE PREPOSTA all’attività commerciale.

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.  {C}

REQUISITI MORALI
Oltre che l’interessato, tutti i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/1998, devono rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali ed antimafia.
Infatti, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia) e deve essere rispettato l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare)
Art. 71 D.Lgs. 59/2010

IL PREPOSTO
Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona SPECIFICAMENTE PREPOSTA all’attività commerciale.

COMMERCIO ELETTRONICO

REQUISITI MORALI
Oltre che l’interessato, tutti i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/1998, devono rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali ed antimafia.
Infatti, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia) e deve essere rispettato l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

IL PREPOSTO
Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona SPECIFICAMENTE PREPOSTA all’attività commerciale.

VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

REQUISITI MORALI
Oltre che l’interessato, tutti i soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/1998, devono rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali ed antimafia.
Infatti, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia) e deve essere rispettato l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare)

Art. 71 D.Lgs. 59/2010

IL PREPOSTO
Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona SPECIFICAMENTE PREPOSTA all’attività commerciale.

 

 

 

 

Documentazione da presentare

SPACCI INTERNI

-SCIA;

-Notifica Sanitaria per il settore alimentare;

-Valutazione di impatto acustico.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

-SCIA;

-Notifica Sanitaria per il settore alimentare.

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

-SCIA;

-Notifica Sanitaria per il settore alimentare.

COMMERCIO ELETTRONICO

-SCIA.

- Notifica Sanitaria per il settore alimentare.

VENDITA AL DETTAGLIO E RACCOLTA DI ORDINATIVI DI ACQUISTO PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

-SCIA;

-Notifica Sanitaria per il settore alimentare.

 

 

 

 

 

 

Iter procedura

Il comune provvede ad accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge.

Costi

Per le pratiche SCIA è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP di € 29.00 da versate sul c/c  15312507 intestato Unione dei Comuni Servizio Tesoreria…. Causale  Diritti Suap …

Nel caso in cui, all'interno della struttura, venga svolta attività di vendita di alimenti e/o bevande, è necessario pagare anche diritti ASL per notifica igienico sanitaria.

 

Tempi



Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

Informazioni

Dal 29 marzo 2011 per i procedimenti semplici e poi dal 30 settembre 2011 per quelli ancora soggetti ad autorizzazione, tutta la documentazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le seguenti modalità:

  1. On Line  attraverso il sistema supplente messo a disposizione da Regione Toscana per gli enti che aderiscono alla Rete Regionale dei Suap che consente al momento la sola presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): Dicomano,Vicchio, Barberino di Mugello, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia.
  2. Tramite PEC  all'indirizzo cm-mugello@postacert.toscana.it

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (artt. 66-68);

LR 7/2/2005 n.28 "Codice del Commercio Regione Toscana";

D.P.R. 252/1998 " Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

L. 575/1965 "Disposizioni contro la Mafia"

 

 
 

 

 

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