Commercio su Area Pubblica

Commercio su Area Pubblica

Ufficio: U.O. Servizi al territorio e imprese
Referente: Dott.ssa Angela Manzani
Indirizzo: Piazza Dante, 2 Borgo S. Lorenzo
Tel: 055 84966229
Fax: 055 8456782
E-mail: territorio@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì ore 8.30-12.30 - Giovedì pomeriggio ore 14.00-18.30

Descrizione

Per commercio su area pubblica si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla ostada parte delle competenti autorità, che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree predette. Esso deve essere svolto con le seguenti modalità: a) la merce venduta deve essere tenuta sul mezzo che viene utilizzato per trasportarla e non deve essere posta al suolo, all'esterno del mezzo o su bancarelle; b) l'operatore deve fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area il tempo necessario a servirlo; c) alcune zone del territorio comunale sono interdette alla vendita su area pubblica; si suggerisce di contattare direttamente la Polizia Municipale, per avere indicazioni in merito alle zone vietate. L'attività può essere esercitata da imprese individuali o da società di persone (la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice).

Modalità di richiesta

L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono rilasciate dal Comune dove ha sede il posteggio; per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. La prima abilita, inoltre, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi, nonchè alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, e nel posteggio fuori mercato.
A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.
Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere e fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Per svolgere l'attività di commercio itinerante occorre presentare una SCIA al Comune ove si intenda iniziare l'attività, di norma quello di residenza; essa può essere predisposta sui modelli scaricabili nella sezione modulistica, uno per il settore alimentare e uno per il settore non alimentare.

La notifica, che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell'operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta.

Qualora s’intenda esercitare l’attività su di un posteggio, nel mercato o nella fiera, occorre presentare domanda di autorizzazione e di contestuale concessione decennale al Comune sede del posteggio, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel bando comunale pubblicato nel B.U.R.T (art. 34 L.R. 28/2005).

Qualora s’intenda esercitare l’attività su di un posteggio fuori mercato occorre presentare domanda di autorizzazione e di contestuale concessione al Comune sede del posteggio, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel bando comunale affisso all’albo pretorio comunale .

Qualora s’intenda partecipare alle fiere occorre essere operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche (art.37 L.R. 28/2005)).

Qualora s’intenda partecipare alle fiere promozionali occorre essere operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche oppure imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese (art. 37 L.R. 28/2005).

Requisiti del richiedente

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs.  n. 59/2010 (specificamente indicati nella SCIA) e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali e igienico-sanitari previsti dal comma 6 del medesimo articolo.

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 

- coloro che sono stati dichiarati falliti;

- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e VII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516, 517 del Codice Penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre 1956, n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 Maggio 1965, n.575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

- non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni riportate precedentemente o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare;

- aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

 

 

 

aver  superato l’esame di idoneità o * frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall’iscrizione al registro;

 

 

- ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società di persone, il possesso dei requisiti sopra elencati è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta all'attività commerciale.

 

Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell' attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle regioni italiane o nei paesi dell' Unione Europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

 

 

 

 

Documentazione da presentare

Per l'effettuazione dell' attività di commercio itinerante:

1) Modulo della SCIA;

2) fotocopia del documento di identità dei soggetti che hanno firmato il modulo;

3) fotocopia del permesso di soggiorno per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi apparteneti all'UE.

Nel caso di vendita di prodotti alimentari, sono richiesti anche:

1) Notifica ai fini della registrazione del mezzo di trasporto alimenti;
2) Notifica ai fini della registrazione dell'impresa nel caso di vendita di alimenti.

Per nuovi posteggi annuali o stagionali:
- Compilazione del modello approvato dal bando di concorso;
- apposizione di marca da bollo da € 14.62;
- copia documento identità del sottoscrittore;
- inoltro nei modi e nei tempi stabiliti dal bando.

Iter procedura

la SCIA è efficace dal momento della presentazione.

Costi

-Per le pratiche SCIA è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP di € 29.00 da versate sul c/c  15312507 intestato a Unione Montana Comuni Mugello, Servizio Tesoreria…. Causale  Diritti Suap …

-Nel caso in cui, all'interno della struttura, venga svolta attività di preparazione/somministrazione di alimenti e/o bevande, è necessario pagare anche diritti sanitari per notifica igienico sanitaria.

 

Tempi

La SCIA ha efficacia dal giorno di presentazione al Comune.


 

Informazioni

Le pratiche vanno inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l' Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR.

Il sistema STAR è accessibile dal sito dell'Unione: http://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-servizio/suap dal link che si trova sinistra della pagina, denominato Servizio online presentazione istanze (STAR)

 

Per accedere al servizio STAR occorre autenticarsi: gli strumenti di autenticazione sono la Carta Nazionale dei Servizi oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale.


Per tutte le informazioni sull'inserimento delle pratiche, si consiglia di contattare il SUAP ai seguenti recapiti:

055-84527264/247/258

suap@uc-mugello.fi.it

Normativa di riferimento

-D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva CE 123/2006, relativa ai servizi nel mercato interno"; 

 

 

-Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".

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