Case per Ferie

Case per Ferie

Ufficio: U.O. Servizi al territorio e imprese
Referente: D.ssa Angela Manzani
Indirizzo: P.zza Dante, 2 Borgo S. Lorenzo
Tel: 055 84966229
Fax: 055 8456782
E-mail: territorio@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì 8.30-12.30 - Giovedì pomeriggio ore 14.00-18.30

Descrizione

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi al di fuori di normali canali commerciali. Le case per ferie possono essere gestite da privati, soggetti pubblici o privati, associazioni ed enti che operano, statutariamente, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Le Case per Ferie sono attrezzate per il soggiorno temporaneo di propri dipendenti e dei loro familiari, a gruppi o singolarmente; possono, inoltre, ospitare gli assistiti dagli enti di cui sopra e, sulla base di un'apposita convenzione, i dipendenti ed i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti. La disciplina delle Case per Ferie si applica ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro, per il conseguimento delle finalità sopraindicate e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati "Centri di Vacanza per minori", "Colonie", "Pensionati Universitari", "Case Religiose di Ospitalità" e simili... Non rientrano nella tipologia delle Case per Ferie le Case di Convivenza Religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da Leggi Regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane

Modalità di richiesta

L'esercizio dell' attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

- le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;
- l' eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
- il regolamento interno per l' uso della struttura;
- il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la misura congrua dei prezzi,in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso, da accertarsi anche mediante l' eventuale presentazione di statuti e bilanci;
- i periodi di apertura.

L'autorizzazione all' esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e alle altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune; con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita,sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo. Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione. 

L' autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge può essere revocata dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l' attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza. Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione. Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il Comune procede a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente le attività soggette a dichiarazione. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell' attività deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile,contestuale avviso al Comune.Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso tale termine l' attività si intende definitivamente cessata.

Requisiti del richiedente

Le Case per Ferie devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore. Devono, comunque, essere dotate di:

1- 1 wc ogni 10 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 24 posti letto o frazioni (in settori separati per uomini e donne), 1 lavabo ogni 4 posti letto o frazione. Detti rapporti sono calcolati non computando le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;

2- 1 o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq.25 per i primi 10 posti letto, con un incremento di mq.0,50 per ogni posto letto in più;

3- idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

4- impianti elettrici conformi alla norma CEI;

5- cassetta di Pronto Soccorso, come da indicazione dell'Autorità Sanitaria;

6- servizio di telefono ad uso comune e servizio citofonico interno.

Nelle Case per Ferie devono, inoltre, essere assicurate:

1- la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce, ed il riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);

2- la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;

3- la pulizia ed il riassetto giornaliero dei locali.

Le camere da letto devono avere:

1- una superficie minima, al netto di spazi per disimpegno e di ogni altro locale accessorio, di mq.8 per le camere ad un letto e di mq.12 per le camere a due letti;

2- un incremento di superficie di mq.4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera;

3- un'altaezza mininma delle camere, per soffitti orizzontali, non inferiore a mt.2,70, ovvero a mt.2,40 per le località al di sopra dei 700 m s.l.m.;

4- un'altezza media delle camere, per soffitti inclinati, non inferiori a mt.2,70 ovvero a mt.2,40 per le località al di sopra dei 700m. s.l.m., con un minimo, nel punto più basso, non inferiore a mt.1,80;

5- un arredamento minimo composto da letto con rete, materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, per persona, e cestino porta rifiuti per camere.

A ciascun posto base potrà essere sovrapposto un altro letto, con il sistema a castello; in tal caso, le superfici di cui sopra, possono essere ridotte del 10%, purchè la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc.12.

Documentazione da presentare

Le pratiche vanno inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l' Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR.

Il sistema STAR è accessibile dal sito dell'Unione: http://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-servizio/suap dal link che si trova sinistra della pagina, denominato Servizio online presentazione istanze (STAR)

 

Per accedere al servizio STAR occorre autenticarsi: gli strumenti di autenticazione sono la Carta Nazionale dei Servizi oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale.


Per tutte le informazioni sull'inserimento delle pratiche, si consiglia di contattare il SUAP ai seguenti recapiti:

055-84527264/247/258

suap@uc-mugello.fi.it

Costi

Per le pratiche SCIA è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP di € 29.00 da versate sul c/c  15312507 intestato Unione Montana Comuni del Mugello Tesoreria…. Causale  Diritti Suap ……

 

Normativa di riferimento

D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali";

DPGR n. 46/r del 14/08/2007 "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo";

Regolamento Regionale di attuazione del regolamento CE 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004;

L.R. n. 42 del 23/3/2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo";

DPGR n.18/R del 23/4/2001 "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo";

L. n.135 del 29 marzo 2001 "Legge Quadro sul Turismo";

L.R. n.14 del 17 gennaio 2005 "Modifiche alla Legge Regionale n.42 del 23 Marzo 2000".

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