Affittacamere Non-Professionale

Affittacamere Non-Professionale

Ufficio: U.O. Servizi al territorio e imprese
Referente: Dott.ssa Angela Manzani
Indirizzo: P.zza Dante 2, Borgo S. Lorenzo
Tel: 055 84966229
Fax: 055 8456782
E-mail: territorio@comune.borgo-san-lorenzo.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì ore 8.30-12.30 - Giovedì pomeriggio ore 14.00-18.30

Descrizione

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. L`attività in forma non professionale di affittacamere può essere esercitata unicamente nella casa dove la persona fisica ha la propria residenza e il domicilio. Gli esercenti che esercitano l`attività di affittacamere non professionale sono esonerati dall`obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese e da quello di comunicazione dei prezzi alla Provincia.

Modalità di richiesta

Fermo restando l'obbligo di presentare una SCIA al SUAP, rilasciare ricevuta fiscale, registrare in Questura le presenze  e dotarsi di insegna o targa, l'esercente non ha altri obblighi.

L'esercizio, il subingresso, le modifiche ed i trasferimenti sono soggetti al regime di SCIA ad efficacia immediata, ovvero permette di iniziare l'attività dalla data di protocollo, che verrà apposta sulla comunicazione.

Ricordiamo che, secondo la Legge Regionale, non è necessariop il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ed il contratto di affitto (se in affitto) che l'esercente avrà stipulato con il proprietario dell'immobile è il classico 4+4 anni, senza necessità di essere rivisto o nuova stipulazione.

 

Requisiti del richiedente

REQUISITI MORALI: i legali rappresentanti della società e/o soci devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la non sussistenza,nei propri confronti, di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 (requisiti antimafia). Nel caso di esercizio dell'attività da parte di società o di organismi collettivi, i requisiti indicati nelle norme sopra citate devono essere posseduti anche da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

I cittadini extracomunitari che vogliano esercitare l'attività devono inoltre essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'esercizio di un' attività di lavoro autonoma in Italia.

L'attività di affittacamere si può avviare in locali con destinazione d'uso civile abitazione, muniti di regolare abitabilità e devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le civili abitazioni, anche per quanto riguarda le superfici delle camere e degli altri locali.
La struttura deve essere tale che alle singole camere da letto degli ospiti si possa accedere senza dover passare attraverso le camere o i servizi degli altri ospiti o i servizi destinati alla famiglia.
Nelle stanze di soggiorno di uso comune non possono essere installati letti aggiunti.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati, ogni otto posti o frazione comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi, di un servizio igienico sanitario, completo di wc,  lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio.
Ciascuna camera deve avere un arredamento minimo composto da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti, tavolo.

Devono essere garantiti, inoltre, i seguenti servizi minimi di ospitalità:  

a)pulizia giornaliera dei locali;  

b)cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente o almeno una volta alla settimana;  

c)fornitura di energia di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;  

d)addetto sempre reperibile.

Documentazione da presentare

L'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti. Tutta la documentazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le seguenti modalità:

 sistema STAR è accessibile dal sito dell'Unione: http://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-servizio/suap dal link che si trova sinistra della pagina, denominato Servizio online presentazione istanze (STAR)

 

Per accedere al servizio STAR occorre autenticarsi: gli strumenti di autenticazione sono la Carta Nazionale dei Servizi oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale.


Per tutte le informazioni sull'inserimento delle pratiche, si consiglia di contattare il SUAP ai seguenti recapiti:

055-84527264/247/258

suap@uc-mugello.fi.it

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Planimetria (con la specifica delle stanze adibite all'esercizio dell'attività ed il numero dei
posti letto).

Relazione tecnica (con attestazione del possesso dei requisiti strutturali ed igienico-edilizi
previsti per le case di civile abitazione, nonché dei requisiti minimi previsti dal Regolamento
Regionale n. 18/R del 23 aprile 2001 -regolamento di attuazione della Legge Regionale n.
42/2000 - e specifica descrizione dei locali e delle attrezzature).

In caso di attività preparazione e somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente all'attività ricettiva, copia dell'attestato di frequeenza del corco di autocontrollo HCCP.

 

Iter procedura

Il Comune provvede ad accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge.

Costi

Per le pratiche SCIA è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP di € 29.00 da versate sul c/c  15312507 intestato Unione Montana Comuni Mugello, Causale  Diritti Suap ……

Nel caso in cui, all'interno della struttura, venga svolta attività di preparazione/somministrazione di alimenti e/o bevande, è necessario pagare anche € 18,88per notifica igienico sanitaria.

Tempi

L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di protocollazione della dichiarazione di inizio attività completa in ogni elemento.

Informazioni

Il Regolamento di attuazione della legge sul turismo prevede, per tutte le strutture ricettive, l'obbligo di un'insegna o di una targa da cui risulti la tipologia della struttura e la denominazione; quando viene compilata la SCIA, si autocertifica di averne presentato richiesta. Onde evitare di incorrere in false dichiarazioni, è necessario rivolgersi preventivamente allo Sportello Unico per l'Edilizia per istruire la pratica.

Per maggiori informazioni contattare

Provincia di Firenze- Uff. Statistica/strutture Ricettive                                                                                                                                                        Via Manzoni 16 , 50121 - Firenze
Telefono: 055/2760852 - 055/2760553
Fax: 055/2760003

Avvertenze

La Questura di Firenze ha dato avvio al "Progetto Alloggiati" con il quale è stata predisposta la gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettive dell'intera provincia di Firenze. I Gestori di strutture ricettive potranno, dunque, trasmettere tali dati utilizzando un collegamento ad Internet direttamente dalla propria struttura anziché consegnare personalmente, presso gli uffici di Polizia, le c.d. "schedine alloggiati"
UFFICIO INFORMATICA (referente progetto "Alloggiati Web")
Tel. 055/4977340
e-mail : alloggiatiweb.fi@poliziadistato.it

Normativa di riferimento

D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali";

DPGR n. 46/r del 14/08/2007 "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo;

Regolamento regionale di attuazione del regolamento CE 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004;

L.R. n. 42 del 23/3/2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo";

DPGR n.18/R del 23/4/2001 "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo";

L. n.135 del 29 marzo 2001 "Legge Quadro sul Turismo";

L.R. n.14 del 17 gennaio 2005 "Modifiche alla Legge Regionale n.42 del 23 Marzo 2000".

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