Nuovo DPCM 11 marzo: ecco la sintesi delle principali novità

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Data di scadenza

Misure valide dal 12 marzo al 25 marzo

ATTIVITÀ’ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività (quindi tutte le attività commerciali al dettaglio che non sono in questo elenco devono chiudere):

  1. Ipermercati
  2. Supermercati
  3. Discount di alimentari
  4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  14. Farmacie
  15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle seguenti (che sono dunque consentite):

  1. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  2. Attività delle lavanderie industriali
  3. Altre lavanderie, tintorie
  4. Servizi di pompe funebri e attività connesse

ALTRI SERVIZI

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le pubbliche amministrazioni, fermo restando la raccomandazione di far fruire ai propri dipendenti di periodi di ferie e congedo, fatte salve le attività strettamente necessarie alla gestione dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Ultimo aggiornamento: Sab, 14/03/2020 - 18:31