Covid-19: disposizioni del nuovo Decreto

Pubblicato
Data di scadenza

Tutta l'Italia è zona protetta

Da oggi 10 marzo al 3 aprile, in tutto il territorio nazionale:

  1. bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché́ all'interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità (fare la spesa di beni essenziali rientra in questi casi) o per motivi di salute che devono essere dimostrate (si consiglia di portare dietro eventuale tesserino o busta paga, altri documenti utili, in attesa di avere un modulo per l'auto dichiarazione);
  2. chi ha difficoltà respiratorie e più di 37,5° di febbre deve rimanere a casa, contattando il proprio medico curante;
  3. divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (se ci sono casi positivi in un Comune, questo viene comunicato al Sindaco e attivate tutte le procedure di controllo sanitario, anche qui niente panico);
  4. si raccomanda (non è un obbligo quindi) ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  5. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  6. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
  7. sono sospese le attività' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali , centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  8. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato compreso quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  9. sono chiusi musei e biblioteche, compreso il Centro d'Incontro di Piazza Dante;
  10. sono sospesi i servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado le attività didattiche;
  11. bar e ristoranti aperti solo dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  12. attività commerciali diverse da ristorazione e bar consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  13. in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;
  14. sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  15. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. (NIENTE PANICO, i supermercati restano aperti dal lunedì al venerdì);
  16. nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;
  17. la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Al link http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276# il Decreto del 9 marzo 2020.

Il decreto dell'8 marzo è pubblicato in allegato.

 

Ultimo aggiornamento: Mer, 11/03/2020 - 11:02